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Fine vita, via libera dalla Camera: il ruolo del medico e dell'Asl

Sanità pubblica Redazione DottNet | 10/03/2022 18:39

La patologia di cui si soffre dovrà essere attestata dal medico di medicina generale o dal medico che ha in cura il paziente. Non serviranno più entrambe le attestazioni

L'iter della legge, avviato il 13 dicembre 2021 dalla Camera, è stato difficoltoso e contrastato dall'opposizione del centrodestra, fino all'ultimo voto di ieri sera. Il testo dispone le norme per la facoltà di richiedere assistenza medica, al fine di porre fine volontariamente e autonomamente alla propria vita, in presenza di specifici presupposti e condizioni, individuando i requisiti e la forma della richiesta, nonché le modalità con le quali deve avvenire la morte volontaria medicalmente assistita.

La legge prevede inoltre l'esclusione della punibilità per il medico, il personale sanitario e amministrativo nonché per chiunque abbia agevolato il malato nell'esecuzione della procedura di morte volontaria medicalmente assistita. Un aspetto regolato anche dall'articolo 6 che riconosce il diritto all'obiezione di coscienza del personale sanitario e istituisce i Comitati per la valutazione clinica presso le Aziende Sanitarie territoriali.

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La finalità del testo, contenuta nell'articolo 1, "disciplina la facoltà della persona affetta da una patologia irreversibile e con prognosi infausta o da una condizione clinica irreversibile, di richiedere assistenza medica, al fine di porre fine volontariamente e autonomamente alla propria vita". Al medico cui spetta il compito di attestare la sussistenza della patologia (già definita dall'esito "irreversibile e con prognosi infausta"), che cagiona "sofferenze fisiche e psicologiche che la persona stessa trova assolutamente intollerabili" o che venga "tenuta in vita da trattamenti sanitari di sostegno vitale, la cui interruzione provocherebbe il decesso del paziente".

l medico, nel dettaglio, avrà il compito di redigere un rapporto dettagliato e documentato sulle condizioni cliniche, psicologiche, sociali e familiari del richiedente e inviarlo al comitato per la valutazione clinica territorialmente competente. In caso di parere favorevole, questo dovrà essere inviato presso la direzione sanitaria della Asl o Azienda ospedaliera di riferimento che dovrà garantire il decesso al domicilio del paziente laddove possibile o presso la struttura. Per il personale sanitario è prevista la possibilità di obiezione di coscienza. La regione dovrà ad ogni modo assicurare l'espletamento delle procedure previste dalla legge. I reati di aiuto al suicidio e omissione di soccorso non si applicano al personale sanitario e amministrativo coinvolto nell'intera procedura.
 
In relazione alle procedure di morte volontaria medicalmente assistita eseguite nel rispetto delle disposizioni di legge, si esclude l'applicabilità al medico, al personale sanitario e amministrativo nonché a chiunque abbia agevolato il malato nell'esecuzione della procedura, del reato di istigazione o aiuto al suicidio, di cui all'art. 580 e del reato di omissione di soccorso, di cui all'art. 593 c.p. Il testo contiene inoltre una disposizione transitoria, da applicare ai fatti di morte medicalmente assistita che abbiano avuto corso prima dell'entrata in vigore della legge. Anche in tali casi, ed anche se è già intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato, è esclusa la punibilità di chiunque abbia agevolato in qualsiasi modo la morte volontaria medicalmente assistita di una persona se, al momento del fatto: ricorrevano i presupposti e le condizioni richieste della legge; era stata accertata inequivocabilmente la volontà attuale, libera, informata e consapevole della persona richiedente.

Per morte volontaria medicalmente assistita si intende "il decesso cagionato da un atto autonomo, con il quale si pone fine alla propria vita in modo volontario, dignitoso e consapevole, con il supporto e sotto il controllo del Servizio sanitario nazionale". L'atto "deve essere il risultato di una volontà attuale, libera e consapevole di un soggetto pienamente capace di intendere e di volere".

Può fare richiesta di morte volontaria medicalmente assistita la persona che, al momento della richiesta, abbia raggiunto la maggiore età, "sia capace di intendere e di volere e di prendere decisioni libere, attuali e consapevoli, adeguatamente informata, e che sia stata previamente coinvolta in un percorso di cure palliative al fine di alleviare il suo stato di sofferenza e le abbia esplicitamente rifiutate".

In particolare, la legge prevede che "la richiesta debba essere manifestata per iscritto, nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Se le condizioni della persona non consentono il rispetto di queste forme, la richiesta può essere espressa e documentata con videoregistrazione o qualunque altro dispositivo idoneo che gli consenta di comunicare e manifestare inequivocabilmente la propria volontà, alla presenza di 2 testimoni".

Le modalità di esecuzione delle procedure di accesso alla 'morte volontaria' prevedono in via preventiva che il medico, una volta ricevuta la richiesta dal paziente e ne abbia valutato i presupposti e le condizioni di applicazione delle norme, rediga "un rapporto sulle condizioni cliniche, psicologiche, sociali e familiari del richiedente e sulle motivazioni che hanno determinato la richiesta e lo inoltra" al Comitato per la valutazione clinica territorialmente competente, il quale, entro 30 giorni, esprime un parere motivato sull'esistenza dei presupposti e dei requisiti e lo trasmette al medico richiedente e alla persona interessata.

La direzione sanitaria dell'Ast di riferimento "dovrà attivare le verifiche necessarie a garantire che il decesso avvenga presso il domicilio del richiedente o in una struttura ospedaliera". Se il medico non ritiene di trasmettere la richiesta al Comitato per la valutazione clinica e in caso di parere contrario del medesimo Comitato, il richiedente l'assistenza medica al suicidio volontario ha 60 giorni per presentare un ricorso al magistrato. Il decesso, a seguito di morte volontaria medicalmente assistita, è equiparato al decesso per cause naturali a tutti gli effetti di legge.

Il testo contiene inoltre una disposizione transitoria, da applicare ai fatti di morte medicalmente assistita che abbiano avuto corso prima dell'entrata in vigore della legge. Anche in tali casi e anche se è già intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato, è esclusa la punibilità, come già accennato, di chiunque abbia agevolato in qualsiasi modo la morte volontaria medicalmente assistita di una persona se, al momento del fatto ricorrevano i presupposti e le condizioni richieste della legge; era stata accertata inequivocabilmente la volontà libera, informata e consapevole della persona richiedente.

Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, il ministro della Salute individua i requisiti delle strutture del Ssn nazionale idonee; definisce i protocolli e le modalità per la prescrizione, la preparazione, il coordinamento e la sorveglianza della procedura di morte volontaria medicalmente assistita; definisce le procedure necessarie ad assicurare il sostegno psicologico alla persona malata e ai suoi familiari.

Spetta inoltre al ministero della Salute stabilire le modalità per la custodia e l'archiviazione delle richieste di morte volontaria e di tutta la documentazione relativa in modo digitale; definisce le modalità di monitoraggio e di implementazione della rete di cure palliative che garantisca la copertura efficace e omogenea di tutto il territorio nazionale.

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